Art. 19.
(Diritto al compenso).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto stabilito negli accordi e contratti collettivi applicabili o comunque in uso per prestazioni analoghe o comparabili.
      2. Se il compenso non è determinato o determinabile contrattualmente, e comunque se non è conforme a quanto previsto dal comma 1, il suo ammontare è stabilito dal giudice secondo equità.